Costituzione - Sede - Durata - Scopi
Articolo 1. Costituzione e sede:
È costituita l'Associazione denominata Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche con sede presso l'Ufficio universitario del Presidente eletto (ALLEGATO, TABELLA "A") ; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2. Scopi dell'Associazione:
L'Associazione intende promuovere e valorizzare gli studi di storia del pensiero politico.
Per raggiungere i suoi scopi, essa prende tutte le iniziative ritenute utili ed opportune; organizza studi, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, seminari con la partecipazione di docenti e studiosi italiani e stranieri; collabora, inoltre, con le fondazioni e con le associazioni culturali affini allo scopo di promuovere incontri periodici su temi interdisciplinari.
L' Associazione pubblica un bollettino periodico allegato, come inserto, alta rivista Il Pensiero Politico.
Articolo 3. Carattere dell'Associazione:
L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
Articolo 4. Durata dell'Associazione:
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo 5. Soci
5.1. Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari - previo il versamento della quota sociale come soci - i docenti di Università italiane di I e Il fascia che siano o siano stati titolari di un insegnamento compreso nel settore scientifico disciplinare di Storia delle dottrine politiche, e i ricercatori afferenti al medesimo settore (ALLEGATO, TABELLA "B").
5.2 Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci aggregati -previo il versamento della quota sociale - i dottori di ricerca con titolo conseguito in strutture di dottorato in cui siano presenti discipline del settore SPS/02 o discipline che afferiscono a settori affini al settore SPS/02. Al fine di conseguire la qualifica di soci aggregati essi devono essere presentati da tre soci dell'Associazione e la richiesta dovrà essere sanzionata dal Consiglio Direttivo e, successivamente, dalla prima Assemblea ordinaria dell'Associazione.
5.2 bis Possono inoltre essere ammessi fra i soci aggregati, su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera favorevole dell’Assemblea dei soci ordinari: a) studiosi non inquadrati nei ruoli dell’Università italiana e sprovvisti del titolo di dottore di ricerca di cui al comma precedente, purché autori di pubblicazioni significative concernenti le discipline del settore SPS/02; b) docenti universitari di ruolo o in quiescenza inquadrati in altri settori scientifico-disciplinari. In tal caso la proposta avverrà sulla base di una riconosciuta collaborazione al perseguimento degli obiettivi dell’associazione”.
5.3. I soci aggregati partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
5. 4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti i soci al rispetto delle norme statutarie.
5.5. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;
- per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per mancato versamento delle quote associative.
Articolo 6. Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- I Revisori dei conti.
Articolo 7. Partecipazione al'Assemblea
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.
L' Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o in seduta straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Articolo 8. Convocazione dell'Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante invito a tutti i soci e i soci aggregati a cura del Presidente; in casi urgenti il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.
Articolo 9. Costituzione e deliberazione
L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della totalità dei soci. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea riunita in seduta straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà del totale dei soci. È ammesso l'intervento per delega ai soli soci; è vietato, però, il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.
I lavori dell'Assemblea si svolgono sotto la direzione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, il compito di presiedere l'assemblea spetta al socio decano.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono vincolanti per tutti i soci, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
Articolo 10. Forma di vocazione dell'Assemblea
L'Assemblea vota per alzata di mano tranne che nei casi previsti negli articoli successivi.
Articolo 11. Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea in seduta ordinaria:
- elegge a scrutinio segreto il Presidente. Elegge successivamente a scrutinio segreto 8 consiglieri; il decano dei Consiglieri assume la funzione di Vice Presidente;
- elegge a scrutinio segreto tre Revisori dei conti
- discute e delibera sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in seduta straordinaria:
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
Articolo 12. Consiglio Direttivo
12.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli altri 7 consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere.
12.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
12.3. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, i soci che esercitano le funzioni di Rettore di Ateneo e di Preside di Facoltà e di rappresentanti dell'Area scientifico-disciplinare al CUN.
12. 4. Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il conseguimento dei fini sociali e la fissazione delle quote associative annuali.
12. 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o utile e almeno una volta l'anno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente e, in assenza di questi, del Vice Presidente.
Articolo 13. Presidente e Více Presidente
13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; può conferire ai soci procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente sovraintende e coordina il regolare funzionamento delle attività e adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di grave impedimento, il Vice Presidente subentra al Presidente, in tutte le sue funzioni.
Articolo 14. Segretario e Tesoriere
14.1. Il Segretario esercita tutte le funzioni di cancelleria e di archivio, tiene la corrispondenza, redige e firma i verbali, delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e li fa controfirmare dal Presidente.
14.2 Il Tesoriere riceve ed esige le quote annuali dei soci e dei soci aggregati e riceve eventuali elargizioni e donazioni, dandone notizia al Consiglio Direttivo. Custodisce la cassa dell'Associazione e tiene in evidenza la gestione finanziaria.
Articolo 15. Revisori
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai Revisori eletti dall'Assemblea. I Revisori esplicano il loro mandato secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrative o finanziarie, sono tenuti a comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
Articolo 16. Finanze e patrimonio
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali dei soci e dei soci aggregati;
b) da versamenti volontari dei soci e dei soci aggregati;
c) da convenzioni, donazioni ed elargizioni straordinarie da parte di privati e di istituzioni interessate a particolari iniziative culturali promosse dall'Associazione; eventuali contributi straordinari devono essere approvati dal Consiglio Direttivo;
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito.
Le quote annuali sono dovute per l'anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione. Non sono ammessi rimborsi per soci dimissionati o decaduti.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 17. Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dell'Assemblea con la presenza di almeno la metà del totale dei soci.
Articolo 18. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell'Associazione ogni eventuale attivo sarà devoluto a favore dell'Università degli Studi, indicata dall'Assemblea.
Articolo 19. Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

